Articollo 1. Denominazione, natura e limiti. 1.1 È costituita l’associazione di promozione sociale denominata "Ingegneria Senza Frontiere - Napoli" in breve denominabile anche come "ISF-Na" e qui di seguito denominata anche “associazione”. L'associazione ha sede in Napoli, al Piazzale Tecchio n. 80, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria. L’associazione può altresì costituire sedi secondarie. 1.2 L’associazione di volontariato ISF-Na è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, nonché delle altre norme statali, regionali e provinciali. 1.3 L'assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività dell’associazione. 1.4 Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’associazione. 1.5 Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto. 1.6 L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione può, inoltre, servirsi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari a garantire il regolare funzionamento dell’associazione stessa nonché la qualificazione e specializzazione degli interventi in particolare all’estero, anche ricorrendo a propri associati. Articollo 2. Durata. L’associazione ha durata illimitata. Articollo 3. Finalità. 3.1 L’associazione ISF-Na è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. L’associazione agisce ispirandosi ai principi di solidarietà internazionale nel quadro della cooperazione con i popoli dei paesi in via di sviluppo. 3.2 Le sue attività sono in particolar modo finalizzate a: a) l'apprendimento, l'approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell'autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e nella valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché nel rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi; b) l'installazione e l'attivazione dei su indicati strumenti e tecniche, presso le comunità dei paesi in via di sviluppo, allo scopo di consentire alle singole popolazioni un autonomo e proficuo utilizzo delle risorse locali; c) l'introduzione di periodi di formazione sull'uso degli strumenti e delle tecniche introdotte, come garanzia di una successiva e duratura integrazione in nuovi processi di lavoro, da parte degli abitanti delle zone di intervento; d) l’organizzazione di convegni, seminari e campagne di sensibilizzazione rivolti all'analisi e all'approfondimento, in ambito locale e nazionale, delle tematiche connesse alla solidarietà internazionale intesa non come forma di mera beneficenza, ma quale veicolo di progressiva auto consapevolezza e identità professionale dei soggetti beneficiari; e) la promozione dello scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali dove l’associazione nasce sia a quelle in cui opera e/o intende operare; f) la promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano. Articollo 4. Oggetto e scopo. 4.1 La presente associazione, nello svolgimento della propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella carta di Ingegneria Senza Frontiere. 4.2 Essa nasce all'interno del mondo universitario e si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità. In particolare, l'associazione può svolgere attività di progettazione, realizzazione e verifica di opere e servizi in collaborazione con i soggetti coinvolti. Essa intende, altresì, svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica mediante: sviluppo di tesi di laurea e dottorato; partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità dell'associazione; promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica, professionale e per disoccupati o sottoccupati e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi pertinenti alle finalità dell'associazione. L’associazione si propone, inoltre, di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attività. Articollo 5. Condizioni di ammissione degli associati e cessazione della qualità. 5.1 Possono aderire all'associazione tutte le persone, fisiche e/o giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità. 5.2 L’ammissione all’associazione è subordinata a espressa domanda scritta, rivolta al Consiglio Direttivo e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e della disponibilità a cooperare al conseguimento degli scopi dell’associazione nel rispetto delle norme del presente Statuto e di ogni altra delibera degli organi dell'associazione. 5.3 Il Consiglio Direttivo provvede a dare risposta alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta si intende accolta. Il diniego dell’ammissione deve essere motivato. In caso di diniego, il soggetto interessato potrà rivolgere la domanda di ammissione direttamente all'Assemblea dell’associazione, la quale ne fa oggetto di discussione alla prima riunione successiva. 5.4 Le domande di ammissione non possono essere rifiutate e/o discriminate sulla base di motivazioni di carattere politico, religioso o etnico in armonia con le finalità stabilite nell’Articolo 3 del presente statuto. 5.5 I nuovi associati sono tenuti al versamento della quota associativa, nel valore in vigore al tempo della domanda, entro trenta giorni dall’accettazione della stessa. 5.6 L'adesione all’associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente Articolo. 5.7 Gli associati possono in qualsiasi momento recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla ricezione della stessa. 5.8 Oltre che per il recesso come sopra effettuato, gli associati cessano di appartenere all’associazione al verificarsi di una delle seguenti cause: - per mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; - in caso di morte, ove si tratti di persona fisica, ovvero di estinzione e/o messa - in liquidazione, da qualunque causa dipenda, ove si tratti di persona giuridica o di enti anche non riconosciuti; - per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo. 5.9 L’esclusione dall’associazione è deliberata dal Consiglio su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri, dell’Assemblea o di uno degli associati per gravi motivi e comunque in presenza di comportamenti e/o di attività in contrasto con le finalità ed i principi dell’associazione. Entro trenta giorni dal provvedimento di esclusione, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a/r, il soggetto escluso potrà rivolgersi all'Assemblea, mediante lettera inviata al Presiedente dell’associazione. 5.10 Gli associati che per qualunque causa abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Articollo 6. Categorie, diritti e obblighi degli associati. 6.1 Si distinguono le seguenti categorie di associati: ordinari; sostenitori. L’aderente all’associazione è libero di scegliere la categoria di appartenenza al momento della domanda e di modificarla in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 6.2 Gli associati ordinari contribuiscono all'attività dell’associazione partecipando attivamente e con continuità alle attività svolte. Essi sono tenuti a conoscere la struttura interna dell’associazione e a partecipare alle attività di formazione nella misura stabilita dalle delibere dell’associazione. Le prestazioni svolte dai membri dell’associazione hanno carattere personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Dette prestazioni non possono essere in alcun modo retribuite, neanche dall’eventuale beneficiario delle prestazioni medesime. 6.3 Gli associati sostenitori contribuiscono all'attività dell'associazione mediante la corresponsione di contributi di natura economica, pecuniari e non, e possono fornire occasionalmente servizi, prestazioni e/o collaborare all’attività dell’associazione. 6.4 Gli associati hanno diritto: - a partecipare alle assemblee e a votare le relative delibere; - ad esercitare l'elettorato attivo e passivo; - di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto; - di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 6.5 Gli associati hanno l’obbligo: - di rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell’associazione; - di pagare annualmente la quota associativa entro il termine stabilito; - di tenere un comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell’associazione animato da spirito di solidarietà e rispettoso dei principi di correttezza e di buona fede. Articollo 7. Organi. 7.1 L’associazione si avvale della seguente struttura nel rispetto del principio inderogabile di democraticità. 7.2 Sono organi dell'associazione: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Segretario; il Tesoriere. 7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e sono ricoperte a titolo gratuito. La durata delle cariche è di un anno. Articollo 8. Assemblea. 8.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati ordinari ed è l'organo sovrano dell'associazione. 8.2 L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo ed è convocata dal Presidente e da questi presieduta. In caso di assenza o di impossibilità del Presidente, è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro più anziano per età. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei membri dell’associazione o da almeno tre Consiglieri. 8.3 L'assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. 8.4 Ogni associato ordinario ha facoltà di proporre argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno e discussi nella stessa convocazione, qualora il Presidente non lo ritenesse possibile e/o opportuno, detti argomenti proposti dovranno essere inseriti all’ordine del giorno della convocazione assembleare immediatamente successiva. 8.5 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dai presenti. Le deliberazioni sono prese con voto palese e sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8.6 L'assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere gli organi associativi; - deliberare gli indirizzi programmatici dell’associazione; - approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale; - deliberare su ogni altra questione sottopostale dal Consiglio Direttivo; - deliberare sulle istanze dei soggetti non ammessi o esclusi dall’associazione; - deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto; - deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione; - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza. 8.7 Ogni membro dell’assemblea ha diritto ad un voto. Ognuno può essere delegato a rappresentare un solo associato. 8.8 Nelle deliberazioni concernenti le modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto occorrono la presenza di almeno 3⁄4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/5 degli associati. Articollo 9. Consiglio Direttivo. 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea la quale nomina tra gli stessi il Presidente. 9.2 I consiglieri durano in carica per un anno e sono rieleggibili. 9.3 In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri non superiore a tre, accedono alla carica di consigliere, nell’ordine, i primi dei non eletti nella seduta di designazione dei membri del Consiglio. In caso di impossibilità, per qualsiasi motivo, di tale modalità di ricomposizione del Consiglio, l’Assemblea elegge i membri mancanti alla prima riunione successiva. In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri superiore a tre l’assemblea viene immediatamente convocata entro cinque giorni per l’elezione del nuovo Consiglio. 9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due membri dello stesso. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma successivo, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione. 9.5 Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in assenza delle formalità stabilite. In tal caso, nella riunione successiva del Consiglio Direttivo, si provvederà a ratificare quanto oggetto della riunione convocata anche in assenza delle predette formalità. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno cinque dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. 9.6 Il Consiglio è diretto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. 9.7 Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all’associazione ed inoltre ha i seguenti compiti: nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; elabora gli indirizzi programmatici dell’associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; compie gli atti di gestione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea; stabilisce l'ammontare della quota associativa; redige i regolamenti interni nel rispetto dei principi dello Statuto; sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati in base alle finalità e ai regolamenti interni statutari; delibera sull'eventuale esclusione degli associati; ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; delibera e determina i principi che regolano i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte all’associazione da disciplinare tramite un regolamento interno, in base alla normativa vigente; delibera su ogni altra questione non appartenente alla competenza dell'Assemblea. 9.8 Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Il diritto di voto non può essere oggetto di delega. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Articollo 10. Presidente e Vice Presidente. 10.1 Il presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica un anno ed è rieleggibile. In caso di morte del presidente o comunque di cessazione dalla carica per qualunque motivo, ragione e/o causa, ne assume provvisoriamente le funzioni il vice presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta successiva l'Assemblea provvede all'elezione del nuovo presidente. 10.2 Il vice presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza, dura in carica due anni ed è rieleggibile. 10.3 Il presidente: rappresenta l'associazione nei rapporti con gli associati, nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; con firma congiunta del tesoriere, autorizza prelievi dal conto corrente bancario e/o postale per l'esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio per importi superiori alla quota fissata annualmente con deliberazione dell’Assemblea; provvede all'osservanza dei regolamenti. 10.4 Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione tutte le volte che questi ne sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. In particolare, egli svolge la funzione di rappresentanza legale dell'ente, di fronte ai terzi e in giudizio, in caso di assenza o impedimento del presidente. Articollo 11. Segretario. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza. Coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; è a capo del personale. Articollo 12. Tesoriere. 12.1 tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza. 12.2 Egli cura la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa degli eventuali soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese secondo le decisioni degli organi associativi prese in conformità al presente statuto; predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio. Articollo 13. Risorse economiche. 13.1 L’associazione, per il miglior raggiungimento delle sue finalità, potrà possedere, detenere e gestire ad ogni titolo, nei limiti di legge, di beni mobili, immobili e attrezzature e disporne in conformità alla legge e alle norme previste dal presente statuto. In caso di scioglimento dell’associazione, i beni saranno devoluti ad altra associazione di volontariato o associazione operanti in settore analogo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 13.2 L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: beni, mobili e immobili, anche provenienti da donazioni e attribuzioni testamentarie; quote associative e contributi degli aderenti; contributi di privati o di enti pubblici; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive eventualmente svolte, mai in modo prevalente, dall’associazione. 13.3 Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita, da qualunque causa dipenda, della qualità di associato. L'adesione all’associazione non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre al versamento della quota associativa annuale; è comunque facoltà degli associati effettuare, in qualunque momento, versamenti ulteriori rispetto a tale quota. Articollo 14. Bilanci. 14.1 Il bilancio dell’associazione è annuale e coincide con l'anno solare. 14.2 Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno e dev’essere approvato dall’Assemblea entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo e dev’essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. 14.3 Il bilancio viene redatto dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema predisposto dal Tesoriere e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. 14.4 È vietata la distribuzione agli associati in qualsiasi modo, diretto o indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 14.5 L’associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articollo 15. Scioglimento. 15.1 L'associazione si scioglie su delibera dell’Assemblea all’uopo appositamente convocata. 15.2 L'Assemblea delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole dei 3⁄4 degli associati. Articollo 16. Rinvio. Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alle norme del codice civile.
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